IL DIRITTO DI ACCESSO
In materia di accessibilità, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, finalizzato a favorirne la partecipazione dei privati. Per tale motivo, il panorama normativo di riferimento è in continua evoluzione teso a rispondere ad esigenze sempre più estese di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
la Legge garantisce il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni, con modalità e requisiti differenti a seconda del tipo di informazioni ricercate e dei motivi della richiesta, configurandosi pertanto diverse forme di accesso.
In particolare, la normativa vigente prevede:
- Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione (rif. L. n. 241/1900 e s.m.i., Capo V, art. 22 e ss.);
Il diritto di accesso agli atti amministrativi è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica amministrazione, al fine, in particolare di garantire la trasparenza di quest’ultima.
Si concretizza nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.
La disciplina applicabile è da rinvenire nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. – Capo V – artt. 22 e ss., recante ‘Nuove sono le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’.
Il requisito per l’accesso agli atti risiede in un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22).
Scarica il modulo per il diritto di accesso.
- Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato (cd. FOIA) (rif. decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.);
Accesso civico semplice, inteso quale richiesta, da parte di chiunque, di documenti e dati che la legge obbliga a pubblicare e che l’Amministrazione non ha reso disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
E’ disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016:
- ha ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare;
- è esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione;
- consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali;
- la richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Archivio di Stato di Padova, dr.ssa Cristina Roberta Tommasi.
Accesso civico generalizzato – FOIA, inteso quale richiesta, da parte di chiunque, di documenti, dati e informazioni detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a ciò che è obbligatorio pubblicare per legge e non necessariamente legati a un interesse diretto, concreto e attuale da tutelare.
E’ disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016:
- ha ad oggetto “dati e documenti” detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013;
- è esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione;
- è volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;
- la richiesta di accesso civico generalizzato va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Archivio di Stato di Padova, dr.ssa Cristina Roberta Tommasi.
Scarica il modulo per l’accesso civico – semplice o generalizzato -.
Per il Ministero della cultura, di seguito si fornisce il link alla sezione dedicata sul Portale dell’amministrazione trasparente.